PIO IX BEATO?

beato lui...

SILLABO
DEGLI ERRORI PRINCIPALI
DEL NOSTRO TEMPO
CONTENUTI NELLE ALLOCUZIONI CONCISTORIALI,
NELLE LETTERE ENCICLICHE
E NELLE ALTRE LETTERE APOSTOLICHE
DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO
PIO PP. IX

15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione, che, col lume della ragione, reputi vera.
16. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare la via dell'eterna salute e l'eterna salute conseguire.
21. La Chiesa non ha potestà di definire dogmaticamente che la religione della Chiesa cattolica è la sola ed unica vera religione.
24. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, ne alcuna potestà temporale diretta o indiretta.
26. La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e di possedere.
27. I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Romano Pontefice si debbono al tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali.
37. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise dall'autorità del Romano Pontefice.
38. I soverchi arbitrî dei Romani Pontefici produssero la divisione della Chiesa in orientale ed occidentale.
42. Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto civile.
47. L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale tutti i pubblici Istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle discipline più gravi, non che a procurare l'educazione della gioventù, siano sottratte da ogni autorità dall'influenza moderatrice o dall'ingerenza della Chiesa, e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni opinioni del tempo.
55. Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.
56. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né punto è mestieri che le leggi umane si conformino al diritto di natura, e ricevano da Dio la forza obbligatoria.
67. Per diritto di natura il vincolo del Matrimonio non è indissolubile, e in vari casi il divorzio, propriamente detto, può essere sancito dalla civile autorità.
77. Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.
78. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
80. Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà venire a patti e conciliazione.

per leggere integralmente questo scritto del "beato" papa, oltre all'enciclica Quanta cura, visitate lo stucchevole sito che festeggia la benedizione del ferretti-mastai: http://web.tiscalinet.it/pionono

 

INFALLIBILITA' PAPALE
infine vorrei ricordare di sfuggita che quest'uomo ha stabilito che: "[...] il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, e in forza del suo supremo potere Apostolico definisce una dottrina circa la fede e i costumi, vincola tutta la Chiesa, per la divina assistenza a lui promessa nella persona del beato Pietro, gode di quella infallibilità con cui il divino Redentore volle che fosse corredata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede o ai costumi: pertanto tali definizioni del Romano Pontefice sono immutabili per se stesse, e non per il consenso della Chiesa" (Costituzione dogmatica Pastor Aeternus, 1870).